In ordine alla fattispecie delittuosa di riciclaggio la direttiva esclude espressamente che possa richiedersi, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, l'esistenza di una condanna (precedente o simultanea) per l'attività criminosa da cui provengono i beni.Inoltre, va sottolineato che l'Italia ha recepito la direttiva europea 2015/8